Art. 58.
                                Prova

  La  prova  ha  la  durata  di  un  anno  scolastico. A tal fine, il
servizio  effettivamente  prestato  deve  essere  non inferiore a 180
giorni nell'anno scolastico.
  Negli  istituti  e  scuole di istruzione secondaria od artistica il
periodo  di prova e' valido anche se prestato per un orario inferiore
a quello di cattedra.
  Durante  il  periodo  di  prova  il personale deve essere impiegato
nella  cattedra,  nel  posto o nell'ufficio per il quale la nomina e'
stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo
di   frequenza  di  corsi  di  formazione  o  aggiornamento  indetti,
dall'amministrazione scolastica.
  Compiuto  il  periodo di prova, il personale insegnante consegue la
conferma  in  ruolo  con  decreto del provveditore agli studi, tenuto
conto  degli  elementi forniti dal direttore didattico o dal preside,
sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  maggio 1974, n. 416, relativo
all'istituzione  e  riordinamento  di  organi collegiali della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, e di elementi acquisiti
a seguito di eventuale visita ispettiva.
  Per  il  personale  direttivo  la conferma in ruolo e' disposta con
decreto  del  Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli
elementi  forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti
a seguito di eventuale visita ispettiva.
  Per il personale ispettivo tecnico la conferma in ruolo e' disposta
con  decreto  del  Ministro  per la pubblica istruzione, tenuto conto
degli  elementi  forniti  dal  competente  direttore  generale o capo
servizio.
  Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di
effettivo  servizio, la prova e' prorogata di un anno scolastico, con
provvedimento  motivato,  dall'organo  competente  per la conferma in
ruolo.
  I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono definitivi.