Art. 58. Prova La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova e' valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina e' stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti, dall'amministrazione scolastica. Compiuto il periodo di prova, il personale insegnante consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi, tenuto conto degli elementi forniti dal direttore didattico o dal preside, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva. Per il personale direttivo la conferma in ruolo e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva. Per il personale ispettivo tecnico la conferma in ruolo e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova e' prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo. I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono definitivi.