Art. 59.
                    Esito sfavorevole della prova

  In  caso  di  esito  sfavorevole  della prova, il provveditore agli
studi,  sentito  il  consiglio scolastico provinciale, se trattasi di
personale  appartenente  ai  ruoli  provinciali, o il Ministro per la
pubblica  istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali,
provvede:
    alla  dispensa  dal servizio o, se il personale proviene da altro
ruolo  docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza
nel  quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe
derivata dalla permanenza nel ruolo stesso;
    ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine
di acquisire maggiori elementi di valutazione.