Art. 60. 
                         Liberta' sindacali 
 
  Le liberta' sindacali del personale docente, educativo, direttivo e
ispettivo delle scuole ed istituzioni educative, di cui  al  presente
decreto, sono disciplinate dagli articoli 45, 46, 47,  48,  49  e  50
della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. 
  L'uso gratuito di appositi spazi, ai fini di cui al citato art.  49
della legge 18 marzo 1968, n. 249,  e  successive  modificazioni,  e'
concesso alle organizzazioni sindacali in ogni edificio scolastico. 
  Il personale docente  ha  diritto  di  riunione  nei  locali  della
scuola, fuori dell'orario normale delle  lezioni.  Per  il  personale
educativo il  diritto  di  riunione  e'  concesso  nei  locali  della
istituzione educativa. 
  Il personale direttivo ha diritto di riunione  nei  locali  di  una
scuola  od  istituzione  educativa  liberamente  scelta.  Quando   la
riunione debba essere tenuta  nei  locali  di  una  scuola,  l'orario
stabilito per il suo svolgimento non  puo'  coincidere  con  l'orario
normale delle lezioni. 
  Il personale ispettivo tecnico ha diritto di  riunione  nei  locali
degli uffici in cui ha la sede di servizio. 
  Le riunioni, che possono riguardare la generalita' del personale  o
gruppi di esso,  sono  indette  singolarmente  o  congiuntamente  dai
sindacati  che  organizzano,  su  scala  nazionale,   le   rispettive
categorie del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo. 
  Va in ogni caso riconosciuto per il personale ispettivo, direttivo,
docente ed educativo il  diritto  di  riunione  durante  l'orario  di
lavoro, nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, da  utilizzare
per la partecipazione negli stessi  giorni  e  nella  stessa  ora  ad
assemblee indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni
sindacali di cui al precedente sesto comma, in  locali  della  stessa
scuola o di scuole diverse o dell'istituzione educativa. A tal  fine,
le assemblee, ove necessario,  possono  essere  tenute,  a  richiesta
delle organizzazioni sindacali, anche nelle ore  di  lezioni,  previa
sospensione delle lezioni stesse con congruo preavviso alle  famiglie
degli alunni. Le modalita' per la utilizzazione delle 10 ore  secondo
i criteri sopra indicati saranno stabilite con decreto  del  Ministro
per la pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali di cui
al precedente sesto comma. 
  L'ordine del giorno,  che  deve  riguardare  materie  di  interesse
sindacale,  deve  essere  comunicato  al  direttore  didattico  o  al
preside, per il personale direttivo al provveditore agli studi e, per
il personale ispettivo, al capo dell'ufficio interessato  almeno  tre
giorni prima della data fissata. 
  Il direttore didattico o il preside, il provveditore agli studi  ed
il capo dell'ufficio potranno  disporre  il  rinvio  della  riunione,
soltanto se sia gia'  pervenuta  da  parte  di  altra  organizzazione
sindacale avente titolo precedente comunicazione di assemblea per  lo
stesso giorno ed ora. 
  Alle riunioni  possono  partecipare,  previo  preavviso,  dirigenti
delle organizzazioni sindacali anche se estranei alla scuola. 
  I periodi di esonero o di aspettativa  per  motivi  sindacali  sono
validi a tutti gli effetti come servizio di  istituto  nella  scuola,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e  del  diritto
al congedo ordinario.