Art. 61.
                          Congedo ordinario

  Il  personale  ispettivo, direttivo e docente ha diritto ad un mese
di congedo ordinario nell'anno scolastico.
  Il predetto diritto e' irrinunciabile.
  Il  congedo  ordinario  deve  essere fruito nei periodi di chiusura
delle scuole od istituzioni educative.