Art. 62. Congedi straordinari e aspettative Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 21 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e l'art. 8 della legge 1° giugno 1942, n. 675. Il periodo massimo di due mesi stabilito, per il congedo straordinario, dall'art. 37 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e' computato per anno scolastico. Il personale docente, che dopo l'aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia debba riprendere servizio d'insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attivita' parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.