Art. 62. 
                 Congedi straordinari e aspettative 
 
  Per i  congedi  straordinari  e  le  aspettative  si  applicano  le
disposizioni del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  Sono abrogati l'ultimo comma  dell'art.  21  del  regio  decreto  6
maggio 1923, n. 1054 e l'art. 8 della legge 1° giugno 1942, n. 675. 
  Il  periodo  massimo  di  due  mesi  stabilito,  per   il   congedo
straordinario, dall'art. 37 del citato testo unico 10  gennaio  1957,
n. 3, e' computato per anno scolastico. 
  Il personale docente, che dopo l'aspettativa per infermita'  o  per
motivi di  famiglia  debba  riprendere  servizio  d'insegnamento  nel
periodo successivo al 30 aprile, viene  utilizzato  nella  scuola  in
supplenze o in attivita' parascolastiche o nei corsi di recupero e di
sostegno.