Art. 63.
         Organi competenti a disporre congedi ed aspettative

  I  congedi  straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono
concessi  dal  Ministro  per  la pubblica istruzione per il personale
ispettivo  tecnico;  dal  provveditore  agli  studi  per il personale
direttivo;  dal  direttore  didattico  o dal preside per il personale
insegnante.