Art. 64. Proroga eccezionale dell'aspettativa L'organo competente a concedere l'aspettativa puo' eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravita', una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo di proroga eccezionale non e' valido ne' ai fini della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza.