Art. 64.
                Proroga eccezionale dell'aspettativa

  L'organo  competente a concedere l'aspettativa puo' eccezionalmente
consentire,  a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravita',
una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle
aspettative  quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di
cui  all'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  Il  periodo  di proroga eccezionale non e' valido ne' ai fini della
carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza.