Art. 65. 
         Incarichi e borse di studio, congedi per attivita' 
                        artistiche e sportive 
 
  Il personale di cui al presente decreto, purche'  abbia  conseguito
la conferma in ruolo, puo' essere autorizzato  dal  Ministro  per  la
pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del servizio, e,
per quanto  possibile,  nel  rispetto  dell'esigenza  di  continuita'
dell'insegnamento,  ad  accettare   incarichi   temporanei   per   la
partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o  di  esame  e
per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza
tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati  o  enti
stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per  non
piu' di  cinque  giorni,  a  convegni  e  congressi  di  associazioni
professionali del personale ispettivo, direttivo e docente. 
  E'  consentito,  anche  indipendentemente  da   specifici   accordi
culturali,  lo  scambio  di  insegnanti  con  altri   Paesi   e,   in
particolare, con quelli della Comunita' europea. 
  Per la durata dell'incarico il personale puo' essere esonerato  dai
normali obblighi di servizio. 
  Gli incarichi non possono  protrarsi  oltre  il  termine  dell'anno
scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi  non  possono  essere
confermati oltre l'anno scolastico successivo. 
  Non  possono  essere  autorizzati  nuovi  incarichi  se  non  siano
trascorsi almeno tre anni  scolastici  dalla  cessazione  dell'ultimo
incarico conferito. 
  Il periodo trascorso nello svolgimento delle attivita' previste dal
presente articolo e' valido,  a  tutti  gli  effetti,  come  servizio
d'istituto nella scuola. 
  Le stesse disposizioni trovano applicazione allorche' il  personale
di cui sopra risulti assegnatario di borse  di  studio  da  parte  di
amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri,
di organismi o enti internazionali. 
  Nei casi di incarichi relativi  all'espletamento  di  attivita'  di
studio,  di  ricerca   e   di   consulenza   tecnica   presso   altre
amministrazioni statali,  enti  pubblici,  Stati  o  enti  stranieri,
organismi  ed  enti  internazionali,  gli  assegni  sono   a   carico
dell'amministrazione  o  dell'ente  presso  cui  vengono  svolti  gli
incarichi stessi. 
  Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione  di
cui al precedente primo comma e' disposta di concerto con il Ministro
per  il  tesoro,  qualora  al  personale  interessato  sia   concesso
l'esonero dai normali obblighi di servizio. 
  Tenuto conto delle esigenze di servizio e,  per  quanto  possibile,
nel rispetto del criterio di continuita'  dell'insegnamento,  possono
essere concessi congedi straordinari per la durata di 30  giorni  con
diritto  alla  corresponsione  degli  interi  assegni,  al  personale
ispettivo, direttivo o docente di materie artistiche  degli  istituti
di istruzione artistica per lo svolgimento di attivita' artistiche  e
agli insegnanti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I.,  per
particolari esigenze di attivita' tecnico-sportiva. Detti congedi non
possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore
a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari  di  cui
all'art. 62 del presente decreto.