Art. 66.
           Valutazione del servizio del personale docente

  Il  personale  docente  puo'  chiedere  la valutazione del servizio
prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.
  Alla   valutazione   del  servizio  provvede  il  comitato  per  la
valutazione  del  servizio  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  31  maggio  1974,  n.  416,  relativo  all'istituzione  e
riordinamento  di organi collegiali della scuola materna, elementare,
secondaria  ed  artistica,  sulla  base  di  apposita  relazione  del
direttore  didattico  o  del  preside che, nel caso in cui il docente
abbia  prestato  servizio  in  altra scuola, acquisira' gli opportuni
elementi di informazione.
  La   valutazione   e'   motivata   tenendo   conto  delle  qualita'
intellettuali,  della  preparazione  culturale e professionale, anche
con  riferimento  a  eventuali  pubblicazioni,  della  diligenza, del
comportamento  nella  scuola,  dell'efficacia dell'azione educativa e
didattica,  delle  eventuali sanzioni disciplinari, dell'attivita' di
aggiornamento,  della partecipazione ad attivita' di sperimentazione,
della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola,
dei  rapporti  con  le  famiglie  degli  alunni, nonche' di attivita'
speciali  nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a
delineare  le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione
alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo,
ne' analitico, ne' sintetico e non e' traducibile in punteggio.
  Avverso   la   valutazione  del  servizio  e'  ammesso  ricorso  al
provveditore  agli  studi  che,  sentita  la  competente  sezione per
settore  scolastico  del  consiglio scolastico provinciale, decide in
via definitiva.
  Sono  abrogate le disposizioni concernenti le note di qualifica del
personale docente.
  Nulla  e'  innovato per quanto riguarda la valutazione del servizio
del restante personale del presente decreto.