Art. 68. 
                       Trasferimenti a domanda 
 
  I trasferimenti a  domanda  hanno  luogo  annualmente  con  effetto
dall'inizio dell'anno scolastico successivo. 
  Essi sono disposti tenuto  conto  dell'anzianita'  di  servizio  di
ruolo, delle esigenze di famiglia e dei  titoli  da  valutarsi  sulla
base di apposita tabella approvata con decreto del  Ministro  per  la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione. Nella detta tabella la valutazione  del  ricongiungimento
al coniuge avviene indipendentemente  dalla  attivita'  professionale
dello stesso. Per il personale  direttivo  ed  ispettivo  tecnico  e'
valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza. 
  I trasferimenti del personale  appartenente  ai  ruoli  provinciali
sono disposti dal provveditore agli  studi  e  quelli  del  personale
appartenente  ai  ruoli  nazionali  dal  Ministro  per  la   pubblica
istruzione. 
  I docenti  appartenenti  ai  ruoli  provinciali  debbono  inoltrare
domanda  ai  provveditori  agli  studi  competenti  territorialmente,
indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. 
  Le domande di trasferimento debbono essere  presentate  tramite  il
provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti  al
trasferimento appartengono. 
  I provveditori agli studi competenti a provvedere al  trasferimento
formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della  tabella  di
cui al precedente secondo comma. 
  Con ordinanza del Ministro  per  la  pubblica  istruzione  saranno,
annualmente, stabiliti il termine per la presentazione delle domande,
i documenti che  gli  aspiranti  debbono  produrre  a  corredo  delle
domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore  agli  studi
competente a provvedere.