Art. 71. Organi competenti a disporre il trasferimento d'ufficio Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali e' disposto dal provveditore agli studi. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede, esso e' disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali e' disposto dal Ministro per la pubblica istruzione. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede, esso e' disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Qualora il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede e' stabilita con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede puo' essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, puo' essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside sentito il collegio dei docenti se trattasi di personale docente, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorita' competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso di mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio e' revocato di diritto.