Art. 71.
       Organi competenti a disporre il trasferimento d'ufficio

  Il  trasferimento  d'ufficio  del  personale  appartenente ai ruoli
provinciali  e'  disposto  dal  provveditore  agli studi. Qualora sia
determinato da accertata situazione di incompatibilita' di permanenza
nella  scuola  o  nella sede, esso e' disposto su conforme parere del
competente   consiglio   di   disciplina   del  consiglio  scolastico
provinciale.
  Il  trasferimento  d'ufficio  del  personale  appartenente ai ruoli
nazionali  e'  disposto  dal  Ministro  per  la  pubblica istruzione.
Qualora  sia  determinato da accertata situazione di incompatibilita'
di permanenza nella scuola o nella sede, esso e' disposto su conforme
parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
  Qualora  il  trasferimento  d'ufficio del personale appartenente ai
ruoli  provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede e'
stabilita con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione.
  Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per
accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o
nella  sede  puo' essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se
ricorrano  ragioni  di particolare urgenza, puo' essere nel frattempo
disposta  la  sola  sospensione  dal  servizio da parte del direttore
didattico  o  del preside sentito il collegio dei docenti se trattasi
di  personale  docente, e del provveditore agli studi, se trattasi di
personale  direttivo.  Il  provvedimento va immediatamente comunicato
per la convalida all'autorita' competente a disporre il trasferimento
d'ufficio.  In  mancanza di convalida, ed in ogni caso di mancanza di
presentazione   della  richiesta  di  parere  dell'organo  collegiale
competente,  nel termine di 10 giorni dall'adozione, il provvedimento
di sospensione dal servizio e' revocato di diritto.