Art. 73. 
                  Assegnazioni provvisorie di sede 
 
  Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole
elementari, della scuola media, delle scuole secondarie  superiori  e
degli istituti d'arte e dei licei artistici, che abbia chiesto e  non
ottenuto il trasferimento, puo', a domanda,  essere  provvisoriamente
assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento. 
  Puo' essere altresi' presentata domanda di assegnazione provvisoria
di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali  non
abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti. 
  Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte  per  cattedre  o
posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico. 
  Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei  confronti
di personale di prima nomina. 
  L'assegnazione   provvisoria   degli   insegnanti   elementari   in
soprannumero da una provincia ad altra provincia puo' essere disposta
soltanto per compensazione.