Art. 74. Organo competente a disporre l'assegnazione provvisoria e durata dell'assegnazione provvisoria L'assegnazione provvisoria e' disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico. Con la stessa ordinanza di cui all'art. 68 il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonche' le modalita' e i termini di presentazione delle domande.