Art. 74. 
             Organo competente a disporre l'assegnazione 
         provvisoria e durata dell'assegnazione provvisoria 
 
  L'assegnazione provvisoria e' disposta dal provveditore agli  studi
subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha
durata di un anno scolastico. 
  Con la stessa ordinanza di cui  all'art.  68  il  Ministro  per  la
pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed  i  criteri  di
valutazione in base ai quali il provveditore agli  studi  dispone  le
assegnazioni provvisorie di sede, nonche' le modalita' e i termini di
presentazione delle domande.