Art. 75. Passaggi di cattedra e di presidenza Possono essere disposti passaggi di cattedra e di presidenza secondo quanto previsto dalle allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G. I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei posti disponibili. Le tabelle previste dal precedente primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.