Art. 75.
                Passaggi di cattedra e di presidenza

  Possono  essere  disposti  passaggi  di  cattedra  e  di presidenza
secondo quanto previsto dalle allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G.
  I  passaggi  predetti sono effettuati con i criteri stabiliti per i
trasferimenti  e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei
posti disponibili.
  Le  tabelle  previste  dal  precedente  primo  comma possono essere
modificate  con  decreto  del  Ministro  per  la pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.