Art. 76.
           Passaggi di cattedra per situazioni particolari

  Nei  casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi
di insegnamento, i docenti di materia o di gruppi di materie non piu'
previste  o  comunque  diversamente  denominate  o  raggruppate; sono
assegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo
di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico
ed economico in godimento.
  Su  proposta  del  Consiglio nazionale della pubblica istruzione il
Ministro  per  la  pubblica  istruzione  puo'  disporre  la frequenza
obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e qualificazione.