Art. 77. Passaggi di ruolo Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia. I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti. L'assegnazione della sede e' disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.