Art. 77.
                          Passaggi di ruolo

  Possono  essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo
ad  altro  di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla
allegata  tabella H a favore del personale docente in possesso di una
anzianita'  di  servizio  effettivo  nel  ruolo  di  appartenenza non
inferiore a cinque anni.
  I  passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per
i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.
  I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti
e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che
risultino disponibili dopo i trasferimenti.
  L'assegnazione   della   sede   e'  disposta  secondo  l'ordine  di
graduatoria   e   tenuto   conto   delle  preferenze  espresse  dagli
interessati.