Art. 79. Comandi Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a disporre comandi annuali del personale di cui al presente decreto, presso amministrazioni statali o enti o associazioni aventi personalita' giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attivita' formative, educative ed assistenziali, nel numero, per ciascun grado di scuola, determinato biennalmente d'intesa con il Ministro per il tesoro, tenuto anche conto dei contingenti previsti dalle leggi vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Nessun altro comando puo' essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma. I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo. Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.