Art. 79. 
                               Comandi 
 
  Il Ministro per la pubblica istruzione e'  autorizzato  a  disporre
comandi annuali del personale di  cui  al  presente  decreto,  presso
amministrazioni statali o enti  o  associazioni  aventi  personalita'
giuridica, per  lo  svolgimento  di  compiti  inerenti  ad  attivita'
formative, educative ed assistenziali, nel numero, per ciascun  grado
di scuola, determinato biennalmente d'intesa con il Ministro  per  il
tesoro, tenuto anche  conto  dei  contingenti  previsti  dalle  leggi
vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  Nessun altro comando puo' essere disposto in  eccedenza  al  limite
numerico di cui al precedente comma. 
  I  comandi  possono  essere  disposti  soltanto  nei  riguardi  del
personale che abbia conseguito la conferma in ruolo. 
  Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del  presente
articolo e' valido a tutti  gli  effetti,  come  servizio  d'istituto
nella scuola.