Art. 81.
          Riconoscimento del servizio al personale docente

  Al  personale  docente  di  cui  al  presente  decreto, il servizio
eccedente  i  quattro anni previsto dal secondo comma dell'art. 3 del
decreto-legge  19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni,
nella  legge  26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura
di  due  terzi  agli effetti giuridici ed economici e per il restante
terzo ai soli fini economici.
  Agli  stessi  effetti  e  negli  stessi  limiti  e' riconosciuto il
servizio  prestato  dal  personale  di  cui  al  comma  precedente in
qualita'   di   professore   incaricato  o  assistente  incaricato  o
straordinario nelle universita'.