Art. 82. Riconoscimento del servizio del personale direttivo Al personale direttivo di cui al presente decreto e' riconosciuto soltanto il servizio effettivamente prestato in qualita' di insegnante di ruolo nella carriera di provenienza, nella misura di un terzo ai fini giuridici ed economici. Il riconoscimento di cui al precedente comma non e' cumulabile con quello previsto dall'articolo unico della legge 28 gennaio 1963, n. 28.