Art. 82. 
         Riconoscimento del servizio del personale direttivo 
 
  Al personale direttivo di cui al presente decreto  e'  riconosciuto
soltanto  il  servizio  effettivamente  prestato   in   qualita'   di
insegnante di ruolo nella carriera di provenienza, nella misura di un
terzo ai fini giuridici ed economici. 
  Il riconoscimento di cui al precedente comma non e' cumulabile  con
quello previsto dall'articolo unico della legge 28 gennaio  1963,  n.
28.