Art. 86.
         Cumulo di riconoscimenti e decorrenza dei benefici

  Il  riconoscimento  dei  servizi  di cui al presente decreto non e'
disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino
gia'  considerati  servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di
nomina in ruolo prevista da leggi speciali.
  I  benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti
da  altre  leggi  per  il  riconoscimento  del servizio ai fini della
carriera.
  I  riconoscimenti  di  servizi  gia'  effettuati in applicazione di
norme  piu'  favorevoli  sono  fatti salvi e sono cumulati con quelli
previsti dal presente decreto, relativi a periodi precedentemente non
riconoscibili.
  I  riconoscimenti  di servizi previsti dai precedenti articoli sono
disposti all'atto della conferma in ruolo.
  Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge 30
luglio  1973,  n.  477,  le  nuove  misure  per il riconoscimento dei
servizi,  previste  dagli articoli 81 e 82, hanno effetto da data non
anteriore al 1 luglio 1975.