Art. 86. Cumulo di riconoscimenti e decorrenza dei benefici Il riconoscimento dei servizi di cui al presente decreto non e' disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino gia' considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente decreto, relativi a periodi precedentemente non riconoscibili. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previste dagli articoli 81 e 82, hanno effetto da data non anteriore al 1 luglio 1975.