Art. 87. Orario di servizio del personale direttivo Il personale direttivo delle scuole materne ed elementari, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, e' tenuto ad un orario di servizio di 36 ore settimanali. Quando le esigenze della scuola lo richiedano, il predetto personale e' tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, alle condizioni previste e con il compenso stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418, relativo alla corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. L'orario di servizio del personale direttivo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e' disciplinato dalle norme del presente articolo, in quanto compatibili.