Art. 87.
             Orario di servizio del personale direttivo

  Il  personale  direttivo  delle scuole materne ed elementari, degli
istituti  e scuole di istruzione secondaria e artistica, e' tenuto ad
un orario di servizio di 36 ore settimanali.
  Quando   le  esigenze  della  scuola  lo  richiedano,  il  predetto
personale  e'  tenuto  a  prestare servizio anche in ore non comprese
nell'orario  normale,  alle  condizioni  previste  e  con il compenso
stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n.  418,  relativo  alla  corresponsione  di  un  compenso per lavoro
straordinario   al  personale  ispettivo  e  direttivo  della  scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica.
  L'orario   di   servizio   del  personale  direttivo  dei  convitti
nazionali,  degli  educandati  femminili  dello Stato e' disciplinato
dalle norme del presente articolo, in quanto compatibili.