Art. 88. 
                   Orario di servizio dei docenti 
 
  L'orario obbligatorio di servizio per le  insegnanti  della  scuola
materna e' di 36 ore settimanali. L'orario obbligatorio  di  servizio
per i docenti delle scuole elementari e degli istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria e artistica e'  costituito:  a)  delle  ore  da
destinare all'insegnamento in ragione di 24  ore  settimanali  per  i
docenti delle scuole elementari e di 18 ore settimanali, da  svolgere
in non meno di cinque giorni alla  settimana,  per  i  docenti  degli
istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica; b) delle  ore
riguardanti  le  attivita'  non  di  insegnamento  connesse  con   il
funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili. 
  Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico-pratici
e  gli  insegnanti  di  arte  applicata  sono  tenuti  a  rimanere  a
disposizione dell'istituto per tre ore settimanali, per  le  esigenze
connesse con la preparazione delle  esercitazioni  e  la  cura  delle
attrezzature. 
  I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria  e
artistica il cui  orario  di  cattedra  sia  inferiore  alle  18  ore
settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento,
entro il  predetto  limite,  mediante  l'utilizzazione  in  eventuali
supplenze o corsi di recupero, d'integrazione ed extracurriculari  e,
in mancanza, rimanendo a  disposizione  della  scuola  per  attivita'
parascolastiche o interscolastiche. 
  Fermo restando l'obbligo di 20 ore  mensili  di  servizio  per  gli
altri impegni connessi con la normale attivita' della  scuola,  nella
scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente  per
qualsiasi  motivo  le  18  ore  settimanali,  comprese  le   ore   di
insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e
quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra,  e'  compensata
per il periodo di effettiva durata della prestazione  in  ragione  di
1/18° del trattamento economico in godimento,  con  esclusione  della
sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di  cui  all'art.  12  della
legge 30 luglio 1973, n. 477. 
  Ogni  ora  di  servizio  eventualmente   prestata,   in   eccedenza
all'obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite  massimo  di  3  ore
settimanali, per l'attivita' di insegnamento nei corsi  di  recupero,
di integrazione ed extracurriculari, compresa nei programmi compilati
in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo  all'istituzione  e
riordinamento di organi collegiali della scuola materna,  elementare,
secondaria ed artistica, per quella di direttore di scuola coordinata
di istituto professionale e di  addetto  alla  vigilanza  di  sezione
staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente di cui
all'ultimo  comma  del  precedente  art.  3,  e'  compensata  secondo
l'importo orario stabilito dal decreto legislativo  presidenziale  27
giugno 1946, n. 19,  e  successive  modificazioni.  Tali  prestazioni
devono essere  mensilmente  documentate  mediante  dichiarazione  del
direttore didattico o del preside. 
  Il precedente comma ha effetto dal 1° luglio 1975.