Art. 89.
                           Lezioni private

  Al personale docente non e' consentito impartire lezioni private ad
alunni del proprio istituto.
  Il  personale  docente,  ove  assuma  lezioni private, e' tenuto ad
informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi'
comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
  Ove  le  esigenze  di  funzionamento della scuola lo richiedano, il
direttore  didattico  o  il  preside  possono vietare l'assunzione di
lezioni  private  o interdirne la continuazione, sentito il consiglio
di circolo o di istituto.
  Avverso  il  provvedimento del direttore didattico o del preside e'
ammesso  ricorso  al  provveditore  agli  studi,  che  decide  in via
definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
  Nessun  alunno  puo'  essere  giudicato  da docente dal quale abbia
ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame
svoltisi in contravvenzione a tale divieto.