Art. 9.
                          Bandi di concorso

  I bandi dei concorsi per titoli ed esami stabiliscono il numero dei
posti messi a concorso, i requisiti e le modalita' di partecipazione,
il   calendario  delle  prove,  le  sedi  di  esame,  il  termine  di
presentazione delle domande e dei documenti necessari.
  I  concorsi  sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di
scuola  e per ciascun tipo di istituzione educativa, e, relativamente
agli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei artistici e
agli istituti d'arte per ciascuna materia o gruppo di materie secondo
le  classi  di  concorso  stabilite  con  decreto del Ministro per la
pubblica istruzione.