Art. 91.
                    Divieto di cumulo di impieghi

  L'ufficio  di  docente,  di  direttore  didattico,  di  preside, di
ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal
presente  decreto  non  e'  cumulabile  con altro rapporto di impiego
pubblico.
  Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e' tenuto a
darne immediata notizia all'amministrazione.
  L'assunzione  del  nuovo  impiego  importa la cessazione di diritto
dall'impiego  precedente,  salva  la  concessione  del trattamento di
quiescenza  eventualmente  spettante  ai  sensi delle disposizioni in
vigore.