Art. 91. Divieto di cumulo di impieghi L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente decreto non e' cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e' tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.