Art. 92. 
                 Altre incompatibilita' - Decadenza 
 
  Il personale, di cui  al  presente  decreto,  non  puo'  esercitare
attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere
o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o  accettare  cariche
in societa' costituite a fine di  lucro,  tranne  che  si  tratti  di
cariche in societa' od enti per i quali la nomina e'  riservata  allo
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica
istruzione. 
  Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi  di
societa' cooperative tra dipendenti dello Stato. 
  Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti
viene diffidato  dal  Ministro  per  la  pubblica  istruzione  o  dal
provveditore   agli   studi   a   cessare   dalla    situazione    di
incompatibilita'. 
  L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. 
  Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che  l'incompatibilita'
sia cessata,  viene  disposta  la  decadenza  con  provvedimento  del
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione, per il  personale  appartenente  ai  ruoli
nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito  il
consiglio scolastico provinciale, per il  personale  appartenente  ai
ruoli provinciali. 
  Al personale  docente  e'  consentito,  previa  autorizzazione  del
direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere  professioni
che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le  attivita'
inerenti alla funzione docente e siano compatibili  con  l'orario  di
insegnamento e di servizio. 
  Avverso  il  diniego  di  autorizzazione  e'  ammesso  ricorso   al
provveditore agli studi, che decide in via definitiva.