Art. 92. Altre incompatibilita' - Decadenza Il personale, di cui al presente decreto, non puo' esercitare attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di societa' cooperative tra dipendenti dello Stato. Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali. Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.