Art. 93.
                           Norme di rinvio

  Per  quanto non previsto dal presente decreto in materia di diritti
e   di  obblighi  del  personale  docente,  educativo,  direttivo  ed
ispettivo,  si  rinvia,  nei  limiti  in  cui siano applicabili, alle
disposizioni  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed
integrazioni.