Art. 94. Sanzioni Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; d) la destituzione. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare e' costituito dall'avvertimento scritto consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.