Art. 94.
                              Sanzioni

  Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei
propri   doveri,   possono   essere  inflitte  le  seguenti  sanzioni
disciplinari:
    a) la censura;
    b)  la  sospensione  dall'insegnamento  o  dall'ufficio fino a un
mese;
    c)  la  sospensione  dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un
mese a sei mesi;
    d) la destituzione.
  Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare e'
costituito   dall'avvertimento   scritto   consistente  nel  richiamo
all'osservanza dei propri doveri.