Art. 96. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese In sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, direttiva o ispettiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dal successivo art. 101. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attivita' non soggetti a pubblicita'; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.