Art. 96.
     Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese

  In   sospensione  dall'insegnamento  o  dall'ufficio  consiste  nel
divieto di esercitare la funzione docente, direttiva o ispettiva, con
la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto
dal   successivo   art.   101.  La  sospensione  dall'insegnamento  o
dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
    a)  per  atti non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla
correttezza   inerenti  alla  funzione  o  per  gravi  negligenze  in
servizio;
    b)  per  violazione  del  segreto  d'ufficio  inerente  ad atti o
attivita' non soggetti a pubblicita';
    c)  per  avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai
doveri di vigilanza.