Art. 97. 
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese  a  sei
                                mesi 
 
  La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese  a
sei mesi e' inflitta: 
    a)  nei  casi  previsti  dall'articolo  precedente   qualora   le
infrazioni abbiano carattere di particolare gravita'; 
    b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; 
    c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il 
    regolare funzionamento della scuola o per concorso  negli  stessi
atti; 
    d) per abuso di autorita'.