Art. 98.
     Effetti della sospensione dell'insegnamento o dall'ufficio

  La   sospensione   dall'insegnamento   o  dall'ufficio  di  cui  al
precedente  art.  96 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione
dell'aumento periodico dello stipendio.
  La   sospensione   dall'insegnamento   o  dall'ufficio  di  cui  al
precedente art. 97 se non superiore a tre mesi comporta il ritardo di
due  anni  nell'aumento  periodico  dello  stipendio; tale ritardo e'
elevato a tre anni se la sospensione e superiore a tre mesi.
  Il  ritardo  di  cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla
data  in  cui  verrebbe  a  scadere  il primo aumento successivo alla
punizione inflitta.
  Per  un biennio dalla data in cui e' irrogata la sospensione da uno
a  tre  mesi  o per un triennio, se la sospensione e' superiore a tre
mesi,  il  personale ispettivo, direttivo e docente non puo' ottenere
il  passaggio  anticipato  a  classi superiori di stipendio; non puo'
altresi' partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore ai
quali  va  ammesso  con  riserva  se  e'  pendente ricorso avverso il
provvedimento che ha inflitto la sanzione.
  Il   tempo  di  sospensione  dall'insegnamento  o  dall'ufficio  e'
detratto dal computo dell'anzianita' di carriera.