Art. 98. Effetti della sospensione dell'insegnamento o dall'ufficio La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 96 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 97 se non superiore a tre mesi comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione e superiore a tre mesi. Il ritardo di cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta. Per un biennio dalla data in cui e' irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione e' superiore a tre mesi, il personale ispettivo, direttivo e docente non puo' ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puo' altresi' partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore ai quali va ammesso con riserva se e' pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e' detratto dal computo dell'anzianita' di carriera.