Art. 99.
                            Destituzione

  La   destituzione,  che  consiste  nella  cessazione  dal  rapporto
d'impiego, e' inflitta:
    a)  per  atti  che siano in grave contrasto con i doveri inerenti
alla funzione;
    b)  per attivita' dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla
scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
    c)  per  illecito  uso  o  distrazione dei beni della scuola o di
somme  amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi
fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della
medesima  scuola  o ufficio sui quali, in relazione alla funzione, si
abbiano compiti di vigilanza;
    d)  per  gravi  atti  di in ottemperanza a disposizioni legittime
commessi  pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso
negli stessi;
    e)  per  richieste  o  accettazione  di  compensi  o  benefici in
relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
    f) per gravi abusi di autorita'.
  Il personale di cui al presente decreto incorre nella destituzione,
senza  procedimento  disciplinare, nei casi previsti dall'art. 85 del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, numero 3.