Art. 5. 
 
  Il Cassiere dell'Amministrazione ed ogni  altro  Agente  incaricato
delle riscossioni e dei pagamenti, ed in  generale  del  maneggio  di
danaro o  materie  appartenenti  all'Amministrazione  del  Fondo  pel
culto, dovranno presentare al termine  di  ogni  esercizio  il  conto
giudiziale della loro gestione alla Corte dei conti, nei modi e colle
forme prescritte per gli Agenti dell'Amministrazione dello Stato.