Art. 5. Il Cassiere dell'Amministrazione ed ogni altro Agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti, ed in generale del maneggio di danaro o materie appartenenti all'Amministrazione del Fondo pel culto, dovranno presentare al termine di ogni esercizio il conto giudiziale della loro gestione alla Corte dei conti, nei modi e colle forme prescritte per gli Agenti dell'Amministrazione dello Stato.