Art. 10. All'articolo 633 e' sostituito il seguente: «Oltre il conto per le entrate, prescritto dall'articolo 297, il Cassiere centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto deve rendere alla Ragioneria dell'Amministrazione stessa il conto mensile delle spese. Questo conto dimostrera': 1° Il credito del Cassiere centrale sull'esercizio precedente; 2° Le spese pagate direttamente da esso Cassiere centrale e quelle pagate dai Tesorieri provinciali, accertate dall'Amministrazione ed approvate dalla Direzione generale del Tesoro; 3° Il riassunto dell'entrata e dell'uscita dal quale risulti il debito del Cassiere centrale a tutto il mese; 4° La situazione di cassa; 5° La situazione dell'Amministrazione verso il Tesoro per le spese dei Tesorieri provinciali. A corredo del conto sara' prodotto lo elenco dei mandati pagati direttamente dal Cassiere centrale per ciascun capitolo del Bilancio, ed i titoli giustificativi dei versamenti fatti alla Tesoreria centrale del Regno. Scaduto l'esercizio e terminate le analoghe operazioni il Cassiere centrale, oltre il conto finale per le entrate di cui e' parola al citato articolo 297, presenta il rendiconto finale per le spese pagate direttamente da esso Cassiere centrale e dai Tesorieri provinciali, imputando le une e le altre ai rispettivi capitoli ed articoli del Bilancio.» All'articolo 634 e' sostituito il seguente: «Entro i primi cinque giorni del mese le Intendenze di finanza trasmettono all'Amministrazione del Fondo per il culto gli ordini di pagamento da esse rilasciati, ed i mandati spediti dall'Amministrazione stessa, stati pagati nel mese precedente dalle Tesorerie provinciali, descrivendo in separati elenchi per doppio esemplare gli ordini ed i mandati per ciascun capitolo del Bilancio. Trasmettono inoltre un elenco dei Buoni pagati sopra i mandati a disposizione con distinzione dei capitoli cui si riferiscono. Del montare di tutti i detti elenchi sara' formato e trasmesso un riassunto per triplice esemplare.» All'articolo 635 e' sostituito il seguente: «L'Amministrazione del Fondo per il culto esamina e verifica i documenti pervenuti dal Cassiere centrale e dalle Intendenze di finanza, e relativi elenchi descrittivi e riassuntivi, eseguisce le proprie scritturazioni e trasmette i mandati ed i Buoni alla Corte dei Conti con un esemplare degli elenchi anzidetti ed un riassunto dei conti mensili.» All'articolo 636 e' sostituito il seguente: «La Corte dei Conti accerta la regolarita' dei titoli pagati e la esattezza degli elenchi descrittivi e riassuntivi, stende su di un esemplare di questi ultimi la dichiarazione di regolarita' e lo rinvia all'Amministrazione del Fondo per il culto, la quale lo fa tenere al Cassiere centrale.» All'articolo 637 e' sostituito il seguente: «L'Amministrazione del Fondo per il culto, assieme ai titoli ed elenchi di cui all'articolo precedente, trasmette pure alla Corte dei Conti in un solo esemplare un prospetto in cui e' dimostrato distintamente per capitolo il montare dei pagamenti effettuati dal Cassiere centrale e dalle Tesorerie provinciali, per le imputazioni delle relative somme ai corrispondenti capitoli del Bilancio.» Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 638.