(Regolamento-art. 10)
                              Art. 10. 
 
  All'articolo 633 e' sostituito il seguente: 
 
  «Oltre il conto per le entrate, prescritto  dall'articolo  297,  il
Cassiere centrale dell'Amministrazione del Fondo per  il  culto  deve
rendere alla Ragioneria dell'Amministrazione stessa il conto  mensile
delle spese. 
 
  Questo conto dimostrera': 
 
    1° Il credito del Cassiere centrale sull'esercizio precedente; 
 
    2° Le spese pagate  direttamente  da  esso  Cassiere  centrale  e
quelle    pagate     dai     Tesorieri     provinciali,     accertate
dall'Amministrazione  ed  approvate  dalla  Direzione  generale   del
Tesoro; 
 
    3° Il riassunto dell'entrata e dell'uscita dal quale  risulti  il
debito del Cassiere centrale a tutto il mese; 
 
    4° La situazione di cassa; 
 
    5° La situazione dell'Amministrazione  verso  il  Tesoro  per  le
spese dei Tesorieri provinciali. 
 
  A corredo del conto sara' prodotto lo  elenco  dei  mandati  pagati
direttamente dal Cassiere centrale per ciascun capitolo del Bilancio,
ed i  titoli  giustificativi  dei  versamenti  fatti  alla  Tesoreria
centrale del Regno. 
 
  Scaduto l'esercizio e terminate le analoghe operazioni il  Cassiere
centrale, oltre il conto finale per le entrate di cui  e'  parola  al
citato articolo 297, presenta  il  rendiconto  finale  per  le  spese
pagate  direttamente  da  esso  Cassiere  centrale  e  dai  Tesorieri
provinciali, imputando le une e le altre ai  rispettivi  capitoli  ed
articoli del Bilancio.» 
 
  All'articolo 634 e' sostituito il seguente: 
 
  «Entro i primi cinque giorni del  mese  le  Intendenze  di  finanza
trasmettono all'Amministrazione del Fondo per il culto gli ordini  di
pagamento   da   esse    rilasciati,    ed    i    mandati    spediti
dall'Amministrazione stessa, stati pagati nel mese  precedente  dalle
Tesorerie provinciali, descrivendo in  separati  elenchi  per  doppio
esemplare gli ordini ed i mandati per ciascun capitolo del Bilancio. 
 
  Trasmettono inoltre un elenco dei Buoni pagati sopra  i  mandati  a
disposizione con distinzione dei capitoli cui si riferiscono. 
 
  Del montare di tutti i detti elenchi sara' formato e  trasmesso  un
riassunto per triplice esemplare.» 
 
  All'articolo 635 e' sostituito il seguente: 
 
  «L'Amministrazione del Fondo per il  culto  esamina  e  verifica  i
documenti pervenuti dal  Cassiere  centrale  e  dalle  Intendenze  di
finanza, e relativi elenchi descrittivi e riassuntivi,  eseguisce  le
proprie scritturazioni e trasmette i mandati ed i  Buoni  alla  Corte
dei Conti con un esemplare degli elenchi anzidetti  ed  un  riassunto
dei conti mensili.» 
 
  All'articolo 636 e' sostituito il seguente: 
 
  «La Corte dei Conti accerta la regolarita' dei titoli pagati  e  la
esattezza degli elenchi descrittivi e riassuntivi, stende  su  di  un
esemplare di questi ultimi  la  dichiarazione  di  regolarita'  e  lo
rinvia all'Amministrazione del Fondo per il culto,  la  quale  lo  fa
tenere al Cassiere centrale.» 
 
  All'articolo 637 e' sostituito il seguente: 
 
  «L'Amministrazione del Fondo per il culto,  assieme  ai  titoli  ed
elenchi di cui all'articolo precedente, trasmette pure alla Corte dei
Conti in  un  solo  esemplare  un  prospetto  in  cui  e'  dimostrato
distintamente per capitolo il montare dei  pagamenti  effettuati  dal
Cassiere centrale e dalle Tesorerie provinciali, per  le  imputazioni
delle relative somme ai corrispondenti capitoli del Bilancio.» 
 
  Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 638.