Art. 12. All'articolo 675 e' sostituito il seguente: «Non piu' tardi del 15 marzo di ciascun anno l'Amministrazione del Fondo per il culto trasmette per doppio, esemplare alla Corte dei Conti il conto annuale amministrativo dell'entrata e della spesa dell'esercizio precedente. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 676. All'articolo 678 e' sostituito il seguente: «A corredo del conto annuale amministrativo l'Amministrazione unisce per doppio esemplare: 1° Il conto generale di cassa; 2° Lo stato patrimoniale attivo e passivo; 3° Il conto di reimpiego dei capitali riscossi; 4° Ed in genere i conti di tutte le altre operazioni nelle quali sia stata interessata e che valgano a giustificazione od a chiarimento dei risultati finali del conto annuale amministrativo.» All'articolo 680 e' sostituito il seguente: «La Corte dei Conti eseguisce le verificazioni di sua competenza ed accertata la esattezza dei risultamenti rinvia all'Amministrazione del Fondo per il culto un esemplare dei titoli anzidetti col proprio visto e colla dichiarazione di parificazione.» All'articolo 681 e' sostituito il seguente: «Entro il mese di maggio di ciascun anno l'Amministrazione del Fondo per il culto presenta i conti di cui sopra all'approvazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Il relativo Decreto di approvazione sara' registrato alla a Corte dei Conti.»