(Regolamento-art. 12)
                              Art. 12. 
 
  All'articolo 675 e' sostituito il seguente: 
 
  «Non piu' tardi del 15 marzo di ciascun anno l'Amministrazione  del
Fondo per il culto trasmette per doppio,  esemplare  alla  Corte  dei
Conti il conto annuale  amministrativo  dell'entrata  e  della  spesa
dell'esercizio precedente. 
 
  Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 676. 
 
  All'articolo 678 e' sostituito il seguente: 
 
  «A  corredo  del  conto  annuale  amministrativo  l'Amministrazione
unisce per doppio esemplare: 
 
    1° Il conto generale di cassa; 
 
    2° Lo stato patrimoniale attivo e passivo; 
 
    3° Il conto di reimpiego dei capitali riscossi; 
 
    4° Ed in genere i conti di tutte le altre operazioni nelle  quali
sia  stata  interessata  e  che  valgano  a  giustificazione   od   a
chiarimento dei risultati finali del conto annuale amministrativo.» 
 
  All'articolo 680 e' sostituito il seguente: 
 
  «La Corte dei Conti eseguisce le verificazioni di sua competenza ed
accertata la esattezza dei  risultamenti  rinvia  all'Amministrazione
del Fondo per il culto un esemplare dei titoli anzidetti col  proprio
visto e colla dichiarazione di parificazione.» 
 
  All'articolo 681 e' sostituito il seguente: 
 
  «Entro il mese di maggio  di  ciascun  anno  l'Amministrazione  del
Fondo per il culto presenta i conti di cui sopra all'approvazione del
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. 
 
  Il relativo Decreto di approvazione sara' registrato alla  a  Corte
dei Conti.»