(Regolamento-art. 4)
                               Art. 4. 
 
  Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 133. 
 
  Sono  applicabili  le   disposizioni   dell'articolo   134,   colle
modificazioni introdottevi col Reale Decreto  27  novembre  1872,  n.
1099, e colla seguente aggiunta: 
 
  «Pero' il Cassiere centrale del Fondo per  il  culto  potra'  anche
dopo il 31 dicembre compiere le operazioni necessarie: 
 
    1° Per esigere i Vaglia del Tesoro emessi nel  mese  di  dicembre
per versamenti fatti a tenore dell'art. 253; 
 
    2° Per darsi carico delle ritenute inerenti ai titoli estinti nel
mese di dicembre dai Tesorieri provinciali; 
 
    3°  Per  allibrare  nel  suo  registro   di   uscita   le   spese
rappresentate dai titoli suddetti. 
 
  Ma le accennate operazioni dovranno in ogni  caso  essere  compiute
entro il mese di marzo successivo.» 
 
  Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 135. 
 
  All'articolo 136 e' sostituito il seguente: 
 
  «L'Amministrazione del  Fondo  per  il  culto  forma  ogni  anno  i
progetti tanto degli Stati di prima previsione  quanta  dei  Bilancio
definitivo.» 
 
  Sono applicabili le disposizioni degli articoli 137, 138, 139,  140
e 141. 
 
  All'articolo 142 e' sostituito il seguente: 
 
  Per  provvedere  alle  deficienze  che  si   manifestassero   nelle
assegnazioni del Bilancio saranno inscritte in due capitoli una somma
sotto la denominazione Fondo di riserva per le spese  obbligatorie  e
d'ordine, ed un'altra sotto la  denominazione:  Fondo  per  le  spese
impreviste. 
 
  Le prelevazioni da questi due capitoli dovranno essere 
 
  fatte per Decreti del Ministro di Grazia e Giustizia e dei 
 
  Culti, registrati alla Corte dei Conti. 
 
  Per gli effetti di questa disposizione sara' unito  al  Decreto  di
approvazione  del  Bilancio  l'elenco  delle  spese  obbligatorie   e
d'ordine.» 
 
  Sono applicabili le disposizioni degli articoli 143, 144,  145,146,
149, 150, 151 e 152. 
 
  All'articolo 153 e' sostituito il seguente: 
 
  «Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano
la somma di L. 30 mila, debbono  essere  approvate  con  Decreto  del
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, registrato alla Corte dei
Conti, perche' possano in tutto  od  in  parte  essere  comprese  nei
Bilanci.» 
 
  Sono applicabili le disposizioni degli articoli 155 e 156. 
 
  All'articolo 158 e' sostituito il seguente: 
 
  «Nei  primi  quindici  giorni  di  marzo  l'Amministrazione  dovra'
presentare al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti il  Bilancio
definitivo dell'anno in corso e lo Stato di  prima  previsione  delle
entrate e delle spese dell'anno seguente. 
 
  Qualunque variazione dovra' essere presentata parimenti al Ministro
di Grazia e Giustizia e dei Culti. All'articolo 160 e' sostituito  il
seguente: 
 
  Gli Stati di prima previsione dovranno essere approvati  avanti  il
1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono, ed i Bilanci definitivi
entro i primi quindici  giorni  dell'anno  stesso,  con  Decreti  del
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, registrati alla Corte dei
Conti.» 
 
  All'articolo 161 e' sostituito il seguente: 
 
  «Il riparto delle somme stanziate  in  articoli  verra'  effettuato
negli stessi Stati di prima previsione e Bilanci definitivi. 
 
  Sono applicabili Sono le disposizioni degli  articoli  162,  163  e
165. 
 
  All'articolo 174 e' sostituito il seguente: 
 
  «Se dopo l'approvazione del Bilancio definitivo  si  verifichi  una
nuova entrata, l'Amministrazione del Fondo per il culto provvede  per
la conveniente applicazione al Bilancio stesso mediante  Decreto  del
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti che ne  indichi  il  nuovo
capitolo e l'applicazione data all'entrata ed il numero d'ordine  col
quale deve essere aggiunto al Bilancio. Un esemplare di detto Decreto
e' trasmesso alla Corte dei Conti.» 
 
  Sono applicabili le disposizioni degli articoli 175 e 176. 
 
  All'articolo 177 e' sostituito il seguente: 
 
  «Dopo approvato il Bilancio definitivo qualunque maggiore  spesa  o
spesa nuova  non  potra'  essere  autorizzata  che  per  Decreto  del
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, registrato alla Corte dei
Conti. 
 
  Le domande di autorizzazione di maggiori spese  o  di  spese  nuove
sono fatte a  mezzo  di  note  sottoscritte  dal  Direttore  generale
dell'Amministrazione proponente, nelle quali devono essere  svolti  i
motivi che le rendono necessarie, colla indicazione del  capitolo  da
aumentarsi e col corredo dei documenti giustificativi.» 
 
  Sono applicabili le disposizioni degli articoli 179, 183 e 184. 
 
  All'articolo 185 e' sostituito il seguente: 
 
  «Le somme pagate sopra un  capitolo  del  Bilancio  e  che  durante
l'esercizio del medesimo venissero restituite al Fondo per  il  culto
possono con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia  e  dei  Culti
essere  ristabilite  in  aumento  al  fondo  stanziato  nel  capitolo
medesimo. 
 
  Il Decreto relativo e' registrato alla  Corte  dei  Conti  e  copia
autentica del medesimo viene trasmessa alla Ragioneria del Fondo  per
il culto. 
 
  La definitiva regolazione  di  tali  eccedenze  viene  proposta  in
apposito articolo del Decreto per lo assestamento del bilancio.