Art. 4. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 133. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 134, colle modificazioni introdottevi col Reale Decreto 27 novembre 1872, n. 1099, e colla seguente aggiunta: «Pero' il Cassiere centrale del Fondo per il culto potra' anche dopo il 31 dicembre compiere le operazioni necessarie: 1° Per esigere i Vaglia del Tesoro emessi nel mese di dicembre per versamenti fatti a tenore dell'art. 253; 2° Per darsi carico delle ritenute inerenti ai titoli estinti nel mese di dicembre dai Tesorieri provinciali; 3° Per allibrare nel suo registro di uscita le spese rappresentate dai titoli suddetti. Ma le accennate operazioni dovranno in ogni caso essere compiute entro il mese di marzo successivo.» Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 135. All'articolo 136 e' sostituito il seguente: «L'Amministrazione del Fondo per il culto forma ogni anno i progetti tanto degli Stati di prima previsione quanta dei Bilancio definitivo.» Sono applicabili le disposizioni degli articoli 137, 138, 139, 140 e 141. All'articolo 142 e' sostituito il seguente: Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del Bilancio saranno inscritte in due capitoli una somma sotto la denominazione Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ed un'altra sotto la denominazione: Fondo per le spese impreviste. Le prelevazioni da questi due capitoli dovranno essere fatte per Decreti del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, registrati alla Corte dei Conti. Per gli effetti di questa disposizione sara' unito al Decreto di approvazione del Bilancio l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.» Sono applicabili le disposizioni degli articoli 143, 144, 145,146, 149, 150, 151 e 152. All'articolo 153 e' sostituito il seguente: «Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di L. 30 mila, debbono essere approvate con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, registrato alla Corte dei Conti, perche' possano in tutto od in parte essere comprese nei Bilanci.» Sono applicabili le disposizioni degli articoli 155 e 156. All'articolo 158 e' sostituito il seguente: «Nei primi quindici giorni di marzo l'Amministrazione dovra' presentare al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti il Bilancio definitivo dell'anno in corso e lo Stato di prima previsione delle entrate e delle spese dell'anno seguente. Qualunque variazione dovra' essere presentata parimenti al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. All'articolo 160 e' sostituito il seguente: Gli Stati di prima previsione dovranno essere approvati avanti il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono, ed i Bilanci definitivi entro i primi quindici giorni dell'anno stesso, con Decreti del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, registrati alla Corte dei Conti.» All'articolo 161 e' sostituito il seguente: «Il riparto delle somme stanziate in articoli verra' effettuato negli stessi Stati di prima previsione e Bilanci definitivi. Sono applicabili Sono le disposizioni degli articoli 162, 163 e 165. All'articolo 174 e' sostituito il seguente: «Se dopo l'approvazione del Bilancio definitivo si verifichi una nuova entrata, l'Amministrazione del Fondo per il culto provvede per la conveniente applicazione al Bilancio stesso mediante Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti che ne indichi il nuovo capitolo e l'applicazione data all'entrata ed il numero d'ordine col quale deve essere aggiunto al Bilancio. Un esemplare di detto Decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti.» Sono applicabili le disposizioni degli articoli 175 e 176. All'articolo 177 e' sostituito il seguente: «Dopo approvato il Bilancio definitivo qualunque maggiore spesa o spesa nuova non potra' essere autorizzata che per Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, registrato alla Corte dei Conti. Le domande di autorizzazione di maggiori spese o di spese nuove sono fatte a mezzo di note sottoscritte dal Direttore generale dell'Amministrazione proponente, nelle quali devono essere svolti i motivi che le rendono necessarie, colla indicazione del capitolo da aumentarsi e col corredo dei documenti giustificativi.» Sono applicabili le disposizioni degli articoli 179, 183 e 184. All'articolo 185 e' sostituito il seguente: «Le somme pagate sopra un capitolo del Bilancio e che durante l'esercizio del medesimo venissero restituite al Fondo per il culto possono con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti essere ristabilite in aumento al fondo stanziato nel capitolo medesimo. Il Decreto relativo e' registrato alla Corte dei Conti e copia autentica del medesimo viene trasmessa alla Ragioneria del Fondo per il culto. La definitiva regolazione di tali eccedenze viene proposta in apposito articolo del Decreto per lo assestamento del bilancio.