(Regolamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  Alle disposizioni dell'articolo 244 sono sostituite le seguenti: 
 
  «Il Direttore generale dell'Amministrazione  del  Fondo  per  9  il
culto e gli Intendenti di finanza provvedono, sotto la personale loro
responsabilita' e nei limiti delle rispettive attribuzioni, affinche'
la riscossione delle entrate sia fatta prontamente ed integralmente.» 
 
  All'articolo 245 e' sostituito il seguente: 
 
  «Quando il Direttore generale scorga ritardo od altra irregolarita'
nella riscossione delle entrate, promuove le misure di rigore  contro
gli Agenti della  riscossione  e  le  competenti  azioni  giudiziarie
contro i debitori diretti. 
 
  Rispetto agli Agenti della riscossione il Direttore generale 
 
  puo' secondo i casi limitarsi a promuovere misure  e  provvedimenti
disciplinari;  ma  puo'   anche   direttamente   procedere   in   via
giudiziaria, rendendone informata l'Amministrazione da  cui  l'Agente
dipende.» 
 
  Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 249. 
 
  All'articolo 250 e' sostituito il seguente: 
 
  «Le multe di cui all'articolo precedente  saranno  applicate  sulla
proposta del Direttore generale del Fondo per il  culto  per  Decreto
del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti registrato alla  Corte
dei Conti ed eseguito mediante ritenuta in via  amministrativa  sugli
averi degli Agenti, ed in ogni  caso  mediante  sequestro  di  frutti
della cauzione o vendita della medesima da  promuoversi  nelle  forme
giuridiche dinanzi alla Corte dei Conti. 
 
  Delle multe applicate e delle disposizioni relative a sequestro  di
frutti o vendita di cauzione sara'  dato  immediatamente  avviso  dal
Ministro di Grazia e Giustizia  e  dei  Culti  a  quello  da  cui  il
Contabile dipende.» 
 
  Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 252. 
 
  All'articolo 253 e' sostituito il seguente: 
 
  «Le somme introitate dagli Agenti della riscossione debbono  essere
integralmente versate al Cassiere centrale del Fondo per il culto. 
 
  I versamenti devono farsi direttamente al Cassiere  centrale  dagli
Agenti della Provincia in cui esso risiede. 
 
  Gli Agenti di tutte le altre Provincie  eseguiranno  il  versamento
alle Tesorerie  provinciali  ritirandone  corrispondenti  Vaglia  del
Tesoro tratti sulla Tesoreria centrale del Regno, in capo al Cassiere
centrale del Fondo per il culto. 
 
  «I versamenti si fanno con imputazione distinta  ai  vari  capitoli
dell'entrata in conformita' del prospetto di classazione  che  verra'
ogni anno compilato dall'Amministrazione del Fondo per il culto. 
 
  La imputazione ai vari capitoli sara' richiesta ed  indicata  dagli
Agenti della riscossione, e gli Intendenti di finanza  trasmetteranno
all'Amministrazione del Fondo per il culto a nei primi cinque  giorni
di ciascun mese un elenco  dei  versamenti,  distinti  per  capitoli,
effettuati dai singoli Contabili. 
 
  «Le quietanze del Cassiere centrale ed  i  Vaglia  del  Tesoro  dei
Tesorieri provinciali vengono dagli Agenti  della  riscossione  uniti
alle rispettive contabilita' mensili e trasmessi  all'Amministrazione
col mezzo delle Intendenze di finanza.» 
 
  Sono applicabili le disposizioni degli articoli 254, 256, 258, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,  271,  272,  273  e
274. 
 
  Le disposizioni degli articoli 275, 276, 277, 278, 279,  280,  281,
282, 283, 284, 285, 286 e 287  sono  applicabili  alle  quietanze  da
rilasciarsi dal Cassiere centrale del Fondo per il culto. 
 
  All'articolo 293 e' sostituito il seguente: 
 
  «Entro i  primi  cinque  giorni  di  ogni  mese  gli  Agenti  della
riscossione presentano alla Intendenza di  finanza  della  rispettiva
Provincia il conto in due esemplari delle riscossioni fatte nel  mese
precedente per ciascuna specie di contratti, e dei  versamenti  fatti
nei modi prescritti  dall'art.  253  nelle  Tesorerie  provinciali  o
direttamente al Cassiere centrale dell'Amministrazione, alligandovi i
Vaglia del Tesoro o le quietanze del Cassiere centrale,  un  estratto
degli articoli inscritti sui libri dei debitori durante il  mese  cui
si riferisce il conto, uno stato degli articoli riscossi  durante  il
mese  stesso,  e  finalmente  quegli  altri  documenti  che   fossero
prescritti da speciali istruzioni. 
 
  Il conto dimostrera': 
 
    1° Il montare del carico e di esazione; 
 
    2° Le somme riscosse; 
 
    3° I residui da riscuotere; 
 
    4° I versamenti fatti; 
 
    5° I residui da versare. 
 
  In questo conto debbono essere  riepilogate  le  riscossioni  ed  i
versamenti fatti nei mesi precedenti dell'anno in corso.» 
 
  Sono applicabili le disposizioni degli articoli 294,295, 296. 
 
  All'articolo 297 e' sostituito il seguente: 
 
  «Non piu' tardi del giorno 5 di ciascun mese il  Cassiere  centrale
compila il conto  delle  operazioni  di  entrata  eseguite  nel  mese
precedente. 
 
  Il conto dimostrera': 
 
    1° La ripresa del debito  del  Cassiere  centrale  sull'esercizio
precedente; 
 
    2° Le entrate riscosse direttamente secondo gli ordini di  carico
dell'Amministrazione durante il mese per ciascun capitolo ed articolo
del Bilancio; 
 
    3° I versamenti ricevuti dagli Agenti della riscossione  imputati
nei rispettivi capitoli ed articoli. 
 
  In detto conto dovranno essere riepilogate  le  esazioni  dei  mesi
precedenti. 
 
  Scaduto l'esercizio e terminate le relative operazioni, il Cassiere
centrale trasmette alla Ragioneria dell'Amministrazione il rendiconto
finale di tutte le entrate riscosse nell'anno per ciascun capitolo ed
articolo del Bilancio.» 
 
  All'articolo 300 e' sostituito il seguente: 
 
  «La  Ragioneria  dell'Amministrazione  del  Fondo  per  il   culto,
riconosciuta la regolarita' dei rendiconti prescritti dagli  articoli
precedenti,  allibra  nei  suoi  registri  con  distinzione  di  ogni
capitolo ed articolo del Bilancio le  entrate  riscosse  dai  diversi
Agenti,  forma  un  prospetto  generale  che  ne  presenti  tutte  le
risultanze e ne trasmette un esemplare alla Corte dei Conti per mezzo
del Direttore generale dell'Amministrazione.» 
 
  Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 301. 
 
  All'articolo 302 e' sostituito il seguente: 
 
  « Alla Corte dei Conti saranno anche trasmessi i  rendiconti  e  le
situazioni  mensili  delle  casse   del   Cassiere   centrale   colla
indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.» 
 
  Sono applicabili le disposizioni degli articoli 303 e 304.