Art. 7. Alle disposizioni dell'articolo 244 sono sostituite le seguenti: «Il Direttore generale dell'Amministrazione del Fondo per 9 il culto e gli Intendenti di finanza provvedono, sotto la personale loro responsabilita' e nei limiti delle rispettive attribuzioni, affinche' la riscossione delle entrate sia fatta prontamente ed integralmente.» All'articolo 245 e' sostituito il seguente: «Quando il Direttore generale scorga ritardo od altra irregolarita' nella riscossione delle entrate, promuove le misure di rigore contro gli Agenti della riscossione e le competenti azioni giudiziarie contro i debitori diretti. Rispetto agli Agenti della riscossione il Direttore generale puo' secondo i casi limitarsi a promuovere misure e provvedimenti disciplinari; ma puo' anche direttamente procedere in via giudiziaria, rendendone informata l'Amministrazione da cui l'Agente dipende.» Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 249. All'articolo 250 e' sostituito il seguente: «Le multe di cui all'articolo precedente saranno applicate sulla proposta del Direttore generale del Fondo per il culto per Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti registrato alla Corte dei Conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sugli averi degli Agenti, ed in ogni caso mediante sequestro di frutti della cauzione o vendita della medesima da promuoversi nelle forme giuridiche dinanzi alla Corte dei Conti. Delle multe applicate e delle disposizioni relative a sequestro di frutti o vendita di cauzione sara' dato immediatamente avviso dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a quello da cui il Contabile dipende.» Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 252. All'articolo 253 e' sostituito il seguente: «Le somme introitate dagli Agenti della riscossione debbono essere integralmente versate al Cassiere centrale del Fondo per il culto. I versamenti devono farsi direttamente al Cassiere centrale dagli Agenti della Provincia in cui esso risiede. Gli Agenti di tutte le altre Provincie eseguiranno il versamento alle Tesorerie provinciali ritirandone corrispondenti Vaglia del Tesoro tratti sulla Tesoreria centrale del Regno, in capo al Cassiere centrale del Fondo per il culto. «I versamenti si fanno con imputazione distinta ai vari capitoli dell'entrata in conformita' del prospetto di classazione che verra' ogni anno compilato dall'Amministrazione del Fondo per il culto. La imputazione ai vari capitoli sara' richiesta ed indicata dagli Agenti della riscossione, e gli Intendenti di finanza trasmetteranno all'Amministrazione del Fondo per il culto a nei primi cinque giorni di ciascun mese un elenco dei versamenti, distinti per capitoli, effettuati dai singoli Contabili. «Le quietanze del Cassiere centrale ed i Vaglia del Tesoro dei Tesorieri provinciali vengono dagli Agenti della riscossione uniti alle rispettive contabilita' mensili e trasmessi all'Amministrazione col mezzo delle Intendenze di finanza.» Sono applicabili le disposizioni degli articoli 254, 256, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 e 274. Le disposizioni degli articoli 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 e 287 sono applicabili alle quietanze da rilasciarsi dal Cassiere centrale del Fondo per il culto. All'articolo 293 e' sostituito il seguente: «Entro i primi cinque giorni di ogni mese gli Agenti della riscossione presentano alla Intendenza di finanza della rispettiva Provincia il conto in due esemplari delle riscossioni fatte nel mese precedente per ciascuna specie di contratti, e dei versamenti fatti nei modi prescritti dall'art. 253 nelle Tesorerie provinciali o direttamente al Cassiere centrale dell'Amministrazione, alligandovi i Vaglia del Tesoro o le quietanze del Cassiere centrale, un estratto degli articoli inscritti sui libri dei debitori durante il mese cui si riferisce il conto, uno stato degli articoli riscossi durante il mese stesso, e finalmente quegli altri documenti che fossero prescritti da speciali istruzioni. Il conto dimostrera': 1° Il montare del carico e di esazione; 2° Le somme riscosse; 3° I residui da riscuotere; 4° I versamenti fatti; 5° I residui da versare. In questo conto debbono essere riepilogate le riscossioni ed i versamenti fatti nei mesi precedenti dell'anno in corso.» Sono applicabili le disposizioni degli articoli 294,295, 296. All'articolo 297 e' sostituito il seguente: «Non piu' tardi del giorno 5 di ciascun mese il Cassiere centrale compila il conto delle operazioni di entrata eseguite nel mese precedente. Il conto dimostrera': 1° La ripresa del debito del Cassiere centrale sull'esercizio precedente; 2° Le entrate riscosse direttamente secondo gli ordini di carico dell'Amministrazione durante il mese per ciascun capitolo ed articolo del Bilancio; 3° I versamenti ricevuti dagli Agenti della riscossione imputati nei rispettivi capitoli ed articoli. In detto conto dovranno essere riepilogate le esazioni dei mesi precedenti. Scaduto l'esercizio e terminate le relative operazioni, il Cassiere centrale trasmette alla Ragioneria dell'Amministrazione il rendiconto finale di tutte le entrate riscosse nell'anno per ciascun capitolo ed articolo del Bilancio.» All'articolo 300 e' sostituito il seguente: «La Ragioneria dell'Amministrazione del Fondo per il culto, riconosciuta la regolarita' dei rendiconti prescritti dagli articoli precedenti, allibra nei suoi registri con distinzione di ogni capitolo ed articolo del Bilancio le entrate riscosse dai diversi Agenti, forma un prospetto generale che ne presenti tutte le risultanze e ne trasmette un esemplare alla Corte dei Conti per mezzo del Direttore generale dell'Amministrazione.» Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 301. All'articolo 302 e' sostituito il seguente: « Alla Corte dei Conti saranno anche trasmessi i rendiconti e le situazioni mensili delle casse del Cassiere centrale colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.» Sono applicabili le disposizioni degli articoli 303 e 304.