Art. 9. Nulla e' innovato alle disposizioni del titolo IX per la parte che regola i rapporti speciali dell'Amministrazione del Fondo per il culto colla Direzione generale del Tesoro. E' pero' abrogato il disposto del secondo capoverso dell'articolo 600 in quanto esclude la ingerenza della Corte dei Conti, la quale verra' d'ora innanzi esercitata giusta le richiamate disposizioni degli articoli 385 e 457 del Regolamento generale di contabilita'.