Art. 3. 
 
  Per espressa richiesta della persona affetta da cecita' e'  ammessa
ad  assistere  la  medesima,  nel  compimento  degli  atti   di   cui
all'articolo 2, o a  partecipare  alla  loro  redazione,  nei  limiti
indicati  dall'interessato,  altra  persona  cui  egli   accordi   la
necessaria fiducia. 
  La persona che, ai sensi del comma  precedente,  presta  assistenza
nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del
cieco, la propria, premettendo ad essa le parole "il testimone". 
  La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla  redazione
di un atto, deve apporre su di esso, dopo  la  firma  del  cieco,  la
propria,  premettendo  le   parole   "partecipante   alla   redazione
dell'atto".