Art. 19.

  La  societa' concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in
concessione, e' tenuta alle seguenti prestazioni:
    a)  a  sistemare,  secondo  piani tecnici approvati dal Ministero
delle   poste   e   delle  telecomunicazioni,  le  reti  trasmittenti
televisive  nelle  zone  di  confine  bilingui, per renderle idonee a
ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la
ristrutturazione  ed  assumere  la  gestione  degli impianti di terzi
eventualmente  ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
    b)  a  predisporre  annualmente, sulla base delle direttive della
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la  Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi,  programmi  televisivi  e  radiofonici  destinati  a
stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e
la  conoscenza  della  lingua e della cultura italiana nel mondo e ad
effettuare,  sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni
radiofoniche  speciali  ad  onde  corte  per  l'estero,  ai sensi del
decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  1132,  e  del decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;
    c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca  e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per
la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia.