Art. 2.

  La  riserva  del  servizio  allo  Stato,  di  cui  all'articolo  1,
comprende:
    l'installazione  e  l'esercizio  tecnico degli impianti destinati
alla  diffusione  circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione
per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi
e   radiofonici   stranieri  e  nazionali,  la  cui  installazione  e
utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge;
    la  trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di
qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero.
  Sono  altresi'  incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la
televisione  via  cavo,  fatta  eccezione per le ipotesi previste dal
titolo II della presente legge.