Art. 36.

  Le  sanzioni  previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo 45
della  presente  legge, si applicano a chiunque stabilisce o esercita
una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi,
senza  aver  ottenuto  le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30
della presente legge ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva
via  cavo  e  diffonde  attraverso  di essa programmi con modalita' e
caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni.
  Le  stesse  sanzioni  si  applicano a chiunque, senza il preventivo
assenso  dell'amministrazione,  modifichi  la  rete  o  ne  alteri le
caratteristiche tecniche nonche' a chiunque la interconnetta ad altre
reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri
ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello autorizzato.