Art. 4. 
 
  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi: 
    formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei  principi  di
cui all'articolo 1, per la predisposizione dei  programmi  e  per  la
loro equilibrata distribuzione nei tempi  disponibili;  controlla  il
rispetto degli indirizzi e adotta  tempestivamente  le  deliberazioni
necessarie per la loro osservanza; 
    stabilisce, tenuto conto  delle  esigenze  dell'organizzazione  e
dell'equilibrio dei programmi, le norme per  garantire  l'accesso  al
mezzo radiotelevisivo e  decide  sui  ricorsi  presentati  contro  le
deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui  al
successivo articolo 6 sulle richieste di accesso; 
    disciplina  direttamente  le  rubriche  di  "Tribuna   politica",
"Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa"; 
    indica i criteri generali per la formazione dei piani  annuali  e
pluriennali di spesa  e  di  investimento  facendo  riferimento  alle
prescrizioni dell'atto di concessione; 
    approva  i  piani  di  massima  della  programmazione  annuale  e
pluriennale e vigila sulla loro attuazione; 
    riceve  dal   consiglio   di   amministrazione   della   societa'
concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne  accerta  la
rispondenza agli indirizzi generali formulati; 
    formula   indirizzi   generali    relativamente    ai    messaggi
pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la
compatibilita' delle  esigenze  delle  attivita'  produttive  con  la
finalita' di pubblico interesse e  le  responsabilita'  del  servizio
pubblico radiotelevisivo; 
    analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati,
il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati
di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi; 
    riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle  attivita'  e
sui programmi della Commissione; 
    elegge  dieci  consiglieri  di  amministrazione  della   societa'
concessionaria secondo le modalita' previste dall'articolo 8; 
    esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge. 
  La Commissione trasmette i propri atti per gli  adempimenti  dovuti
alle Presidenze dei due rami  del  Parlamento,  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei   Ministri,   a   Ministro   per   le   poste   e   le
telecomunicazioni,  ai  consigli  regionali   e   al   consiglio   di
amministrazione della societa' concessionaria. 
  Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo' invitare  il
presidente, gli amministratori, il direttore generale e  i  dirigenti
della  societa'  concessionaria  e,  nel  rispetto  dei   regolamenti
parlamentari, quanti altri ritenga utile;  puo',  altresi',  chiedere
alla concessionaria  la  effettuazione  di  indagini  e  studi  e  la
comunicazione di documenti.