Art. 43.

  L'installazione  e  l'esercizio  di  impianti  ripetitori  privati,
destinati  esclusivamente  alla  ricezione  e  trasmissione via etere
simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria
del  servizio  pubblico  nazionale,  sono  assoggettati  a preventiva
autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
  Il  Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni assegna le
frequenze di funzionamento degli impianti.
  Gli  impianti  devono essere conformi alle norme tecniche stabilite
dal  regolamento  di  cui all'articolo 26 e devono essere compatibili
con  gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi
di telecomunicazione.
  Il  richiedente  deve  allegare  alla  domanda  il progetto tecnico
dell'impianto.
  I  requisiti  cui  l'autorizzazione  e'  subordinata  e le cause di
decadenza sono quelli indicati all'articolo 39.
  Si applica, altresi', per gli impianti di cui al presente articolo,
il disposto dell'articolo 41, ad eccezione del terzo comma.
  Il  titolare  degli  impianti  risponde  dei danni nei confronti di
terzi,  in  dipendenza  della  realizzazione  e  dell'esercizio degli
impianti stessi.
  L'autorizzazione  e'  revocata,  senza  indennizzo,  quando la zona
viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.
  Ove  gli  impianti  vengano  utilizzati per scopi diversi da quelli
indicati  nel  presente  articolo,  si  applicano  le sanzioni di cui
all'articolo  195  del  testo unico delle disposizioni legislative in
materia  postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come
risulta   modificato   dall'articolo   46  della  presente  legge,  e
l'autorizzazione viene revocata.