Art. 47.

  Le  azioni  della  societa'  concessionaria dei pubblici servizi di
radiodiffusione  circolare appartenenti a soggetti privati non aventi
titolo  ai sensi dell'articolo 3 della presente legge sono trasferite
di  diritto all'istituto per la ricostruzione industriale con effetto
dal 1 dicembre 1974.
  Il  relativo  indennizzo e' corrisposto agli aventi diritto secondo
il  valore  risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della
pubblicazione della presente legge.