Art. 8.

  II consiglio di amministrazione della concessionaria e' composto da
16 membri, di cui:
    sei eletti dall'assemblea dei soci;
    dieci eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di
tre  quinti  dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle
designazioni  effettuate  dai  consigli  regionali. Ciascun consiglio
regionale designa da uno a tre nominativi nei trenta giorni anteriori
alla  scadenza  del  consiglio  di  amministrazione  e,  nella  prima
attuazione  della  presente  legge,  entro  quindici giorni dalla sua
entrata  in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede sulla
base delle designazioni pervenute.
  Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
  Il  consiglio  di  amministrazione  della  societa'  concessionaria
nomina  il  presidente,  scelto tra i suoi componenti, e il direttore
generale.
  Il  consiglio  di  amministrazione  nomina altresi' uno o piu' vice
presidenti tra i suoi componenti.
  Al  consiglio di amministrazione spetta la gestione della societa',
salve le materie riservate per legge alla assemblea sociale.
  Il  consiglio  approva  trimestralmente,  in  attuazione  del piano
annuale  di  massima  approvato  dalla  Commissione  parlamentare, lo
schema  dei  programmi  da svolgere nel trimestre successivo; esamina
periodicamente  le proposte allo studio per la futura programmazione;
verifica  periodicamente  i  programmi  trasmessi,  per accertarne la
rispondenza  alle  direttive ed agli schemi approvati; trasmette alla
Commissione   parlamentare   periodiche   relazioni   sui   programmi
trasmessi.
  Il  consiglio,  nel  quadro  degli indirizzi e dei criteri generali
formulati  dalla  Commissione parlamentare, provvede alla definizione
del  preventivo  annuo  globale delle entrate con maggioranza dei tre
quarti  dei  suoi  membri,  provvede  all'assegnazione  annuale degli
stanziamenti  per  le attivita' dei vari settori, alla determinazione
del   piano   annuale   di   massima  della  programmazione  e  degli
investimenti   e  alle  modifiche  generali  dell'organizzazione.  Il
consiglio  provvede  altresi' alle assunzioni, ai trasferimenti, alle
promozioni  del  personale con qualifica di dirigente ed assimilate e
detta  norme  generali  per l'assunzione degli altri dipendenti e dei
giornalisti   e   per   le   collaborazioni   che  abbiano  carattere
continuativo.