Art. 10.
         Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra
                 Collezione di armi comuni da sparo

  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, non
possono  rilasciarsi  licenze per la detenzione o la raccolta di armi
da  guerra,  o  tipo  guerra,  o  di parti di esse, o di munizioni da
guerra.
  Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai
sensi  dell'articolo  28  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore
della   presente   legge,  possono  essere  trasferite  soltanto  per
successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del
Ministero  della  difesa,  per  cessione agli enti pubblici di cui al
quinto   comma  ed  ai  soggetti  muniti  di  autorizzazione  per  la
fabbricazione  di  armi  da  guerra  o  tipo guerra o di munizioni da
guerra  ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per
l'esportazione  di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero.
L'erede,  il  privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in
parte,  tali  armi  e'  tenuto  a darne immediato avviso al Ministero
dell'interno  ed  a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a
conservarle.  In  quanto applicabili si osservano le disposizioni dei
precedenti articoli 8 e 9.
  Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  per  cause  diverse  da quelle
indicate  nel  precedente  comma e' punito con la reclusione da due a
sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
  E'  punito  con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone
obbligato,  omette  di  dare  l'avviso previsto nel secondo comma del
presente articolo.
  Salva  la  normativa  concernente  la  dotazione di armi alle Forze
armate  ed ai Corpi armati dello Stato, e' consentita la detenzione e
la  raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo
Stato  e,  nell'ambito  delle  loro competenze, agli enti pubblici in
relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale
nonche'  ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di
armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di
studio, di esperimento, di collaudo.
  La  detenzione  di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli
previsti  dall'articolo  31  del  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, e' limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e
per  le armi da caccia al numero di sei. La detenzione di armi comuni
da  sparo  in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita
licenza  di  collezione  da  parte  del  questore,  nel  limite di un
esemplare per ogni modello del catalogo nazionale.
  Restano  ferme  le  disposizioni  del  testo  unico  delle leggi di
pubblica  sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono
armi  antiche  quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente
al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica
di  modelli  anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento
da  emanarsi  di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro
per  i  beni  culturali  entro  sei mesi dall'entrata in vigore della
presente  legge.  Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto
comma.
  La  richiesta  della  licenza al questore deve essere effettuata da
parte  di coloro che gia' detengono armi comuni da sparo in quantita'
superiori  a  quelle  indicate  nel  sesto  comma entro il termine di
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  Per  la  raccolta  e  la  collezione  di  armi di qualsiasi tipo e'
esclusa  la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si
applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.
  Chiunque  non  osserva  gli  obblighi  o i divieti di cui al sesto,
ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.