Art. 11.
             Immatricolazione delle armi comuni da sparo

  Sulle  armi  comuni  da  sparo  prodotte  nello Stato devono essere
impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il
marchio,  idonei ad identificarle nonche' il numero di iscrizione del
prototipo  o  dell'esemplare  nel  catalogo  nazionale  ed  il numero
progressivo  di  matricola.  Un  numero  progressivo  deve, altresi',
essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.
  Oltre  ai  compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 febbraio
1960,  n.  186,  il  Banco  nazionale di prova di Gardone Valtrompia,
direttamente  o  a  mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le
canne  presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e
imprime  uno  speciale  contrassegno  con  l'emblema della Repubblica
italiana  e  la  sigla  di identificazione del Banco o della sezione.
L'operazione  deve  essere  annotata  con l'attribuzione di un numero
progressivo  in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della
sezione.
  Le  armi  comuni  da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di
prova  di  uno  dei  banchi riconosciuti per legge in Italia non sono
assoggettate   alla  presentazione  al  Banco  di  prova  di  Gardone
Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.
  Qualora  manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi
di  cui  al  comma  precedente, l'importatore deve curare i necessari
adempimenti.
  In  caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo
comma  il  Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata
richiesta  degli  aventi  diritto,  vistata  dall'ufficio  locale  di
pubblica  sicurezza  o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal
fine,  in  luogo  del  numero  di  matricola  e'  impresso  il numero
progressivo  di  iscrizione  dell'operazione  nel  registro di cui al
secondo comma.
  Le  disposizioni  di cui al quinto comma si applicano altresi' alle
armi   comuni  da  sparo  ed  alle  canne  intercambiabili  importate
dall'estero.  Si  osservano  a  tal  fine  le  modalita'  di  cui  al
successivo articolo 13.
  Le norme del presente articolo relative alla apposizione sulle armi
del  numero  di  iscrizione  nel  catalogo  nazionale, si applicano a
decorrere  dalla  data  indicata  nel  decreto ministeriale di cui al
precedente articolo 7, settimo comma, n. 1).
  Entro  il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui
al  precedente  comma debbono essere presentate al Banco nazionale di
prova  o  alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per
l'apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma:
    le  armi  comuni  da sparo prodotte nello Stato o importate prima
dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle
prodotte o importate anteriormente al 1920;
    le  armi  portatili  da  fuoco  di  cui  al precedente articolo 1
appartenenti a privati di cui e' consentita la detenzione.
  Per  il  compimento delle operazioni previste dal presente articolo
e'   dovuto   al  Banco  nazionale  di  prova  un  diritto  fisso  da
determinarsi  secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo 3 della
citata legge 23 febbraio 1960, n. 186.