Art. 12. 
           Importazione definitiva di armi comuni da sparo 
 
  Chi, senza licenza per la fabbricazione ed  il  commercio  di  armi
intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel
corso dello stesso anno solare, oltre alla licenza  del  questore  di
cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto
della  provincia  in  cui  l'interessato  ha  la  propria   residenza
anagrafica. 
  La richiesta intesa  ad  ottenere  il  rilascio  delle  licenze  di
importazione deve essere motivata. 
  Il   rilascio   delle   licenze   d'importazione   e'   subordinato
all'accertamento   dell'esistenza,   nei   casi    previsti,    delle
autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni. 
  Non puo' essere autorizzata l'importazione di armi comuni da  sparo
non catalogate a norma del precedente articolo 7. 
  Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della
licenza di cui al primo comma e' punito con la reclusione  da  uno  a
sei anni e con la multa da lire duecentomila  a  lire  un  milione  e
cinquecentomila.