Art. 13. 
  Modalita' per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo. 
 
  La  dogana  alla  quale  vengono  presentate   per   l'importazione
definitiva armi comuni da  sparo  deve,  dopo  la  nazionalizzazione,
curarne l'inoltro, a spese dell'importatore, al  Banco  nazionale  di
prova di Gardone Valtrompia od alla  piu'  vicina  sezione  di  esso,
eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui  punzoni  di
prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186,
alla legge 12 dicembre  1973,  n.  993  ed  alle  altre  disposizioni
vigenti, purche' provviste dei segni distintivi di cui al primo comma
dell'articolo 11. 
  E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23  febbraio
1960, n. 186.