Art. 13. Modalita' per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo. La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla piu' vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ed alle altre disposizioni vigenti, purche' provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell'articolo 11. E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.